Diritti e responsabilità del paziente

Qualsiasi cittadino ha dei diritti, anche quando è ospite di una struttura sanitaria. Nel contempo ha anche delle responsabilità. Un agire coerente ai propri diritti e alle proprie responsabilità è un requisito per creare e alimentare una relazione positiva, attiva e partecipativa tra curante e paziente.

Collaborazione tra paziente e curante

Collaborazione tra paziente e curante

In qualità di paziente, la persona ha diritto ad un trattamento e ad un'assistenza attenti e rispettosi. Obiettivo dell'Ente è mantenere e promuovere la salute ed il benessere del paziente. Nel farlo, l'EOC rispetta la volontà del paziente, volontà che può essere espressa in un testamento biologico o affidata ad un rappresentante terapeutico, che puó intervenire qualora il paziente non abbia più la capacità di esprimere le sue volontà.  

Al fine di beneficiare in maniera ottimale delle cure e dei trattamenti è indispensabile una stretta collaborazione tra paziente e personale curante. Il paziente è invitato a seguire accuratamente i consigli dei curanti e a non volersi assentare durante gli orari delle cure, della visita medica e dei pasti.  

Nel contempo, essendo parte di una comunità, per tutto il tempo del soggiorno in ospedale, il paziente è invitato a rispettare delle semplici regole volte a salvaguardare sicurezza, tranquillità e privacy di tutti i pazienti. 

Diritti e responsabilità

Diritto di essere curato  

Il medico non può risolvere tutti i problemi e non può guarire tutte le malattie. Non può pertanto esistere il diritto alla guarigione.

Ogni persona ha però il diritto di essere curata in modo adeguato, di ricevere cure e interventi diagnostici scientificamente riconosciuti e possibilmente supportati da prove di documentata efficacia, che possano portare alla guarigione o almeno a migliorare la qualità di vita nella malattia.

Del diritto alla cura fanno parte anche i diritti alla cura del dolore e a un sostegno rispettoso soprattutto alla fine della vita, garantendo la dignità e i desideri dell’ammalato.

In questo contesto, la collaborazione attiva del paziente è necessaria e indispensabile. Il paziente deve potere esprimere le proprie sensazioni e i propri sintomi, nonché le proprie opinioni personali sulle possibili origini del malessere, sulla terapia e sugli esami proposti. Questo contributo è fondamentale per permettere al medico di comprendere la natura del problema, cercare l’origine del malessere, riconoscere la malattia che si nasconde dietro a un sintomo e, infine, impostare la terapia più adeguata.

L’informazione adeguata

Una corretta informazione è fondamentale per permettere al paziente di dare o negare il consenso a una prestazione sanitaria.  
In questo senso, il paziente ha il diritto di ottenere un’informazione chiara su:  

  • Il proprio stato di salute.
  • I trattamenti e gli interventi possibili, così come sui loro benefici e sui loro rischi.
  • Gli eventuali costi correlati e non coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria.  


Per fare questo, il medico utilizzerà delle parole comprensibili e spiegherà in modo chiaro e oggettivo qual è la malattia (diagnosi), quali possibilità di trattamento esistono (terapie) e quali sono le possibilità di guarigione (prognosi).  

Il paziente ha inoltre il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali di chi lo cura. A tale scopo, tutto il personale curante che opera nelle strutture dell'EOC è identificato con un tesserino di riconoscimento, recante nome, cognome e funzione.   

Il consenso (libero e informato)

Nessun trattamento può essere eseguito senza che il paziente abbia dato il proprio consenso. Questa misura si applica a tutte le persone capaci di discernimento, ovvero capaci di comprendere la propria situazione clinica, di valutare le implicazioni e di decidere.

Normalmente il consenso deve essere dato esplicitamente per interventi chirurgici, attivi invasivi importanti e/o a rischio elevato. In queste situazioni il medico informa il paziente puntualmente e in maniera esauriente sui benefici e sui possibili rischi o complicazioni, così come sulle eventuali alternative.

Il consenso può essere ritirato in ogni momento.

Nel caso di pazienti con un’età inferiore ai 16 anni oppure con più di 16 anni ma incapaci di discernimento, il consenso è dato dai genitori o dal rappresentante legale.  

I minorenni, anche di età inferiore ai 16 anni e capaci di discernimento possono tuttavia ottenere la consulenza e le prestazioni dei centri di pianificazione famigliare anche senza il consenso dei genitori.  

Solo in caso di incapacità temporanea di discernimento (paziente in stato di incoscienza) e di imminente pericolo di morte o di grave danno alla salute, i curanti sono autorizzati ad eseguire i provvedimenti sanitari urgenti necessari, considerando presunto il consenso del paziente.
 

All’interno di EOC, per gli interventi che necessitano di un consenso firmato dal paziente, sono utilizzati i seguenti moduli: 

Il consenso per partecipare a studi clinici

Presso EOC vengono condotti numerosi studi clinici, volti a migliorare l’efficacia, la qualità o la sicurezza di un trattamento. In veste di paziente, la persona potrebbe ricevere la proposta di partecipare ad uno studio clinico specifico. Il paziente è libero di accettare o rifiutare la partecipazione allo studio, senza che questa sua scelta abbia delle ripercussioni sulla presa in carico.

Il rifiuto o l’interruzione di un trattamento sanitario

Il paziente, se è capace di capire quello che sta facendo e se ha almeno 16 anni, ha la possibilità di interrompere una cura, di rifiutare prestazioni sanitarie (cure, terapie, esami o interventi) e di lasciare anzitempo la struttura sanitaria.  

In questi casi, il personale curante, dopo aver informato compiutamente il paziente sui rischi per la sua salute della decisione presa, si farà rilasciare una dichiarazione scritta che lo solleva da qualsiasi responsabilità.

Le direttive anticipate e il rappresentante terapeutico

Il paziente può dare al medico curante istruzioni scritte su come desidera essere trattato in caso di malattia irreversibile, qualora divenisse incapace di intendere e volere e non fosse più in grado di prendere autonomamente le proprie decisioni.
Queste direttive anticipate possono essere modificate o annullate in qualsiasi momento.  

Se non se la sente di redigere per iscritto tutte le sue volontà, il paziente può designare per iscritto una persona di fiducia (il rappresentante terapeutico), informato delle sue volontà, che potrà farle valere qualora il paziente non ne abbia più la possibilità.

Il consenso generale per la ricerca

Perseguendo l’obiettivo di contribuire al progresso della medicina, il paziente accordare il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati clinici o dei campioni biologici residui, per attività di ricerca.

In caso di consenso, le informazioni specifiche sono messe a disposizione della comunità scientifica previa approvazione dello studio o della ricerca specifica da parte del Comitato etico cantonale (o di chi ne fa le veci) sottoforma anonimizzata.

Il consenso non implica alcun atto clinico supplementare e il paziente può revocare lo stesso ad ogni momento, senza fornire alcuna motivazione.  

Il secondo parere

Il “secondo parere” è un’opinione supplementare che il paziente può richiedere a un altro medico allo scopo di migliorare il suo grado di informazione, affinché possa decidere più consapevolmente se sottoporsi o meno a una prestazione sanitaria.
Il paziente ha diritto di chiedere un secondo parare per diverse prestazioni diagnostiche e di cura, ma soprattutto per le operazioni chirurgiche non urgenti e senza un immediato pericolo per la vita. 

Il paziente può decidere se preferisce informare il medico a cui chiede il secondo parare del fatto che un altro medico aveva già dato precedentemente un’indicazione in merito alla necessità del trattamento o dell’intervento chirurgico.  

Privacy e riservatezza

Tutte le informazioni legate e relative al paziente sono protette dal segreto professionale. I curanti che si occupano del paziente non possono trasmettere queste informazioni a terzi, senza un’autorizzazione esplicita di quest’ultimo.
L’obbligo del rispetto del segreto vale per tutti i collaboratori EOC.  

Fanno eccezione a questo vincolo:  

  • La trasmissione di informazioni agli altri operatori sanitari che collaborano con l’ospedale e che sono direttamente coinvolti nella cura.
  • La trasmissione al medico che ha indirizzato il paziente nella struttura ospedaliera (medico inviante).
  • Le segnalazioni obbligatorie in caso di certe malattie trasmissibili, di decesso causato da reato.
  • La trasmissione di informazioni al registro cantonale dei tumori.  
  • La trasmissione di informazioni necessarie per il calcolo delle rispettive prestazioni alle assicurazioni malattia e infortuni obbligatorie.  
L’accesso alla propria cartella clinica

Il paziente ha diritto di consultare e avere copia della propria cartella clinica.  
Di seguito sono definite le modalità per accedere alle informazioni:  

  • Paziente ancora degente: considerando che la cartella clinica arrischia di non essere completa, la soluzione migliore è quella di coinvolgere il proprio medico di riferimento in ospedale richiedendo le informazioni specifiche necessarie. I curanti dell'EOC saranno ben lieti di rispondere a qualsiasi domanda e/o chiarire qualsiasi dubbio.
  • Paziente già dimesso e/o trattamento terminato: è possibile richiedere documenti specifici o la propria cartella clinica completa compilando la richiesta online seguente.
  • Paziente deceduto: l’accesso alla documentazione di un paziente deceduto necessita dell’apposito svincolo da parte del Medico cantonale. Questo svincolo è necessario anche nel caso in cui il richiedente era il rappresentante terapeutico / la persona di riferimento del paziente quando quest’ultimo era ancora in vita.

    In questi casi, la richiesta di documentazione clinica deve essere accompagnata da una lettera nella quale sono esplicitate le motivazioni alla base della richiesta.  


Si informa che, a dipendenza di quanto richiesto, possono essere fatturati dei costi amministrativi.  

La modifica o la distruzione della propria cartella clinica

La legge sanitaria cantonale definisce l’obbligo di conservazione della cartella clinica da parte della struttura sanitaria per 10 anni dal termine del trattamento. Il paziente può richiedere la distruzione della propria cartella, o nel caso di cartella clinica informatizzata la cancellazione della stessa, a decorrere da questo termine. In questi casi, il paziente sarà chiamato a sottoscrivere una dichiarazione con la quale solleva l’ospedale da qualsiasi responsabilità relativo al trattamento specifico.

Nel caso in cui il paziente desiderasse la distruzione, rispettivamente la cancellazione della stessa prima che questo lasso di tempo sia trascorso, EOC non può procedere come richiesto, ma può mettere in atto quanto necessario affinché le informazioni contenute nella cartella clinica non siano più visibili ai curanti. Anche in questo caso il paziente sarà chiamato a sottoscrivere la dichiarazione citata.

EOC mette in atto tutto quanto è necessario affinché le informazioni presenti nella cartella clinica del paziente siano accessibili unicamente dalle persone che ve ne hanno diritto (curanti coinvolti nella cura del paziente) e la confidenzialità delle informazioni sia garantita. Una cancellazione o un oscuramento di informazioni della cartella clinica, può influire sulla sicurezza di una presa in carico futura del paziente all’interno di EOC.