Informazioni utili
Le richieste di documentazione clinica vengono trattate nel rispetto delle normative riguardanti il segreto professionale regolato dal codice penale svizzero (art. 321 CPS) e dalla legge sanitaria cantonale (art. 20 LSan)
Il paziente ha il diritto di consultare o richiedere una copia della propria cartella clinica.
Le richieste di documentazione clinica vengono trattate nel rispetto delle normative riguardanti il segreto professionale regolato dal codice penale svizzero (art. 321 CPS) e dalla legge sanitaria cantonale (art. 20 LSan)
Le tempistiche di rilascio della documentazione, a dipendenza di quanto richiesto e del numero di sedi coinvolte, possono richiedere fino a 15 giorni lavorativi.
L'EOC si scusa anticipatamente per l’attesa.
La richiesta di documentazione può comportare dei costi amministrativi.
Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica di un paziente deceduto, quest’ultima può essere evasa unicamente dopo svincolo dell’Ufficio del Medico Cantonale. In questi casi, la richiesta deve essere corredata da una lettera che esplicita le motivazioni della richiesta.
Il rilascio dei documenti può richiedere anche fino a 30 giorni.
In caso di domande o di difficoltà potete contattare il servizio dedicato al seguente indirizzo e-mail [email protected] o telefonicamente, chiamando il numero 091 811 12 14.
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